UFFICIALE. CAGLIARI – ROMA 0-3

E’ arrivata la decisione del giudice sportivo che condanna i sardi…

E’ ufficiale: la Roma ha vinto 3-0 a tavolino la partita col Cagliari non disputata per questioni di sicurezza pubblica. Lo ha stabilito il giudice sportivo dopo il ricorso per ottenere la vittoria d’ufficio presentato dalla società giallorossa.

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AGGIORNAMENTO 15:39

Cagliari-Roma 0-3 a tavolino dopo quanto avvenuto tra sabato e ieri. Lo ha deciso il Giudice sportivo della serie A Gianpaolo Tosel “letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Societa’ interessate ed all’Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto “per l’urgente e grave necessita’ di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica” il differimento ad altra data della gara Cagliari-Roma del 23 settembre 2012; rilevato che la medesima Autorita’ amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata “in assenza di pubblico” a causa dell’accertata inagibilita’ dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l’obbligo di annullare quelli venduti; considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Societa’ invitava e chiedeva “a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell’ordine e della civilta’.”, il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi “in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse”, ingenerando nella tifoseria “reazioni emotive inconsulte ed irrazionali”; ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui all’art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Societa’ la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorita’ in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell’impedimento alla regolare effettuazione della gara; preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS. Alla luce di questo, il Giudice ha sanzionato il Cagliari con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre), disponendo altresi’ la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Societa’ stessa.