Assicurazione obbligatoria anche per i veicoli fermi: eccezioni, deroghe e dettagli vari

Ecco le nuove direttive per l’assicurazione obbligatoria sui veicoli fermi; vediamo le eccezioni e i nuovi obblighi. 

Parcheggio privato
Assicurazione auto: cambiano le regole per i mezzi fermi in aree private (Sportnews.eu)

Assicurare la propria auto è obbligatorio oltre che fondamentale per l’uso che ne dobbiate fare. Ma ciò non è sempre vero, anzi, sono presenti delle eccezioni che confermano la regola obbligatoria originaria. Queste eccezioni, appunto, cambiano forma proprio in questo dicembre, seguendo delle direttive europee del 2019. Modifiche che cambiano molte carte in tavola, soprattutto dato il fatto che viene toccato: l’obbligatorietà ad assicurare il veicolo anche se fermo. Ma non rimaniamo in superficie ed addentriamoci nel dettaglio delle modifiche.

Nuove direttive sull’assicurazione dei veicoli fermi: ecco le novità

Assicurazione auto
Assicurazioni auto: ecco cosa dice la direttiva europea del 2019 (Sportnews.eu)

Normalmente, fino ad oggi, era possibile non assicurare la propria auto solo se inutilizzata, ferma e parcheggiata in una area privata inaccessibile al pubblico. Questo, ovviamente, comportava che tutti i veicoli, anche se fermi, in zone di transito pubbliche, erano soggetti a dover stipulare un’assicurazione per la salvaguardia di se stessi e degli altri veicoli in caso di incidente. Questa era la regola, la norma, qualcosa con cui noi tutti ci eravamo abituati ma che, con la direttiva europea del 2019, cambia direzione.

A partire dal 23 dicembre del 2023 non verrà fatta nessuna eccezione per l’assicurazione dei veicoli a motore fermi in zone non soggette al pubblico traffico. Questo equivale per vie private, parcheggi privati, box e così via discorrendo per tutti quegli ambienti privati dove il mezzo si trova teoricamente isolato dal contatto con il pubblico. Questo decreto, quindi, modifica il Codice delle assicurazioni private ed elimina la possibilità di non assicurare i veicoli non in marcia, fermi in zone chiuse al pubblico.

Veicoli fermi in aree private: cambia il codice delle assicurazioni private

Si specifica nel decreto che “l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno […]” Continua il testo “L’obbligo si estende anche ai veicoli utilizzati soltanto in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni

Alcune eccezioni, ovviamente, sono rimaste. Non si parla in termini assolutistici ma, come specificato sopra, sui soli veicoli a motore fermi in aree non soggette al pubblico transito. Altre eccezioni sono rimaste in vigore: per i veicoli che non circolano più perché demoliti, esportati o ritirati; per i veicoli che non possono circolare perché sequestrati, fermati o vietati dall’autorità; per i veicoli che non funzionano, perché privi di parti essenziali del motore. Quest’ultimo caso, però, deve comunicare alla compagnia assicurativa per un periodo massimo di dieci mesi, undici per i veicoli storici; comunicazione che può essere rinnovata successivamente.